ATTO COSTITUTIVO
L’anno duemilanove, il giorno 10 del mese di Gennaio, in Prato, tra i signori Graziano Bruno (17-3-71) e il sig. Pasquale Petrella (8-3-63); si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
E' costituita con sede legale a Prato (PO) Via Pistoiese 588, nei locali del Circolo Arci Renzo Grassi,
L’associazione NARNALI FANS CLUB RUGBY I CAVALIERI PRATO
Art. 2
Finalità
1. L'associazione persegue attraverso lo svolgimento continuato delle sue attività, le seguenti
finalità.
Favorire la divulgazione del gioco del rugby e della sua conoscenza.
Divulgare l’attività e gli appuntamenti sportivi del Rc I Cavalieri.
Costituire un punto di riferimento per tutti coloro che amano il rugby.
Tenere informati i soci su novità, eventi, legati al mondo della pallovale.
Creare una sorta di codice etico, che divida nettamente i tifosi e appassionati dai facinorosi.
Organizzare trasferte per seguire la squadra negli impegni fuori città, oppure per andare a d assistere ad impegni importanti legati all’attività rugbistica.
Gli eventuali utili verranno investiti in progetti diretti a propagandare il rugby.
2. L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, è apolitica,
aconfessionale e indipendente.
3. L’associazione I Cavalieri Rugby Fans Club Narnali si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dei propri associati; può inoltre avvalersi, in caso di particolare
necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 3
I comparenti sono di diritto Soci fondatori e nominano un consiglio direttivo ad interim, in attesa
dell’inizio delle funzioni dell’assemblea generale, così composto:
presidente: Graziano Bruno
vice presidente: Pasquale Petrella
segretario: Marco Melani (21-6-46)
consigliere: Polo Pulidori (24-1-57)
consigliere: Enzo Daddona (16-6-66)
Art. 4
Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che
si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il
presente statuto.
3. I soci dell’ Associazione sono così divisi.
Soci Fondatori: Sono le persone fisiche che risultano dall'Atto Costitutivo.
Soci Ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che, dietro loro
richiesta, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo.
Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che,
periodicamente, effettueranno delle donazioni o versamenti al Narnali Fans Club I Cavalieri Rugby Prato.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
degli interessati.
2. La segreteria cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa.
3. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato alla Presidenza, senza obblighi di
preavviso
5. L’esclusione dei soci è deliberata dal Comitato direttivo per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di
proprietà dell’Associazione.
Art. 7
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei probiviri
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.
Art. 8
Assemblea Generale
Assemblea generale Ordinaria:
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
L’assemblea è convocata mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale almeno 15
giorni prima della data fissata.
La convocazione è altresì inviata tramite posta elettronica a tutti i soci che abbiano fornito un indirizzo attivo.
I Soci ordinari possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta; ogni Socio
non può rappresentare più di cinque associati.
1. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati..
2. All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:
- approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
- programmare le attività,
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle quote
associative e dei contributi a carico dei soci;
Assemblea generale Straordinaria
L'Assemblea straordinaria è competente per eventuali modifiche allo statuto, compreso lo
scioglimento dell'Associazione, per l'azione di responsabilità verso gli amministratori e per la
revoca di questi, nonché per ogni altro provvedimento di natura straordinaria.
L'Assemblea straordinaria è altresì competente a deliberare ogni eventuale acquisto, cessione o
permuta di beni immobili strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
Nell'Assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.
L’assemblea viene convocata con preavviso di 8 giorni con le stesse modalità di convocazione
dell’Assemblea Generale Ordinaria
Validità delle decisioni assembleari.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza diretta o per delega di almeno la metà dei Soci ordinari aventi diritto al voto e delibera
con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
In seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un'ora dopo quella fissata per la
prima, l'Assemblea è validamente costituita quale che siano il numero dei Soci presenti e delibera
validamente con la maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Art. 9
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a
quindici, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare
parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
3. Al Consiglio direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la
determinazione della quota associativa annuale.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in
assenza di entrambi dal Segretario.
5. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci
giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della
seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Presidente e Rappresentante legale
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci.
2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza,
al Segretario
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza,
ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza
immediatamente successiva.
Art. 11
Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione
della documentazione relativa.
- è tesoriere dell’Associazione
Art. 12
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Art. 13
Risorse economiche
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Art. 14
Bilancio
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Segretario redige il bilancio consuntivo e lo sottopone
all’approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 15
Del Collegio dei Revisori
L'Assemblea può nominare Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due
supplenti e durano in carica tre esercizi sociali.
Art. 16
Del Collegio dei Probiviri
L'assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre a cinque membri effettivi e due
supplenti scelti anche tra non soci, durano in carica tre esercizi sociali.
Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci o fra questi e
l'Associazione o i suoi Organi. Essi giudicheranno ex bono et ex aequo senza formalità di
procedura.
Art. 17
Del patrimonio ed esercizi sociali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dal capitale iniziale versato;
· da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
· da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
· dalle quote versate dai soci;
· da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni;
· da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
I soci non possono chiederne la divisione né pretendere il rimborso della quota in caso di recesso.
In caso di scioglimento i beni sono devoluti a fini di pubblica utilità, compatibili con i fini associativi.
Art. 18
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e allevigenti disposizioni legislative in materia.
sabato 10 gennaio 2009
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Ciao sono una vostra fans d'Argentina... vi auguro un buon lavoro e ovviamente la squadra di Prato è invitata a uno scambio sportivo con la squadra della mia cittá: Còrdoba. Ah ! siete molto simpatici nella foto! A presto. GB
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